Procedimento avanti al CNF, la Sezione disciplinare presuppone una Legge costituzionale

Il Consiglio nazionale forense è un giudice speciale precostituzionale (art. 21 D.Lgs.Lgt. n. 382/1944 e VI disp. trans. Cost.), sicché la riforma della sua struttura e delle relative attribuzioni giurisdizionali (se ritenuta ammissibile, atteso che si tratterebbe di “introduzione” di giudice speciale post-Costituzione, operazione non consentita ex art. 102 Cost.) non potrebbe avvenire se non in forza di una legge costituzionale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione relativa alla mancata costituzione della c.d. Sezione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 54 del 16 aprile 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 16 Aprile 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 16 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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