Procedimenti forensi, il PM soccombente non può essere condannato alle spese legali

L’ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio (né al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 co. 1-quater DPR n. 115/2002) nell’ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell’attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico (Nella specie, trattavasi di impugnaizone proposta dal PM al fine di ottenere dal CNF l’annullamento dell’iscrizione all’albo per asserito difetto del requisito della condotta irreprensibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 48 del 27 marzo 2023

NOTA:
In senso conforme, sebbene riferita all’impugnazione in sede di procedimento disciplinare, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 19675 del 3 ottobre 2016.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 27 Marzo 2023 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Vibo Valentia, delibera del 07 Dicembre 2021
abc, Giurisprudenza CNF

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