Gli artt. 5 e 6 C.D. (dovere di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza) enunciano principi fondamentali della professione forense che vengono comunque necessariamente violati in occasione di ogni comportamento illecito, sicché non possono comportare autonomo aggravamento della sanzione ove la fattispecie trovi apposita ed espressa disciplina in una specifica norma deontologica (Nel caso di specie, l’avvocato aveva esercitato la professione in periodo di sospensione disciplinare. Il COA di appartenenza lo aveva quindi cumulativamente sanzionato sia per la violazione dell’art. 21 cdf sia per quella degli artt. 5 e 6 cdf, comminandogli così la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto il periodo di sospensione a mesi due).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 27 Settembre 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 20 Ottobre 2010 (sospensione)
0 Comment