Presenza dei Consiglieri componenti il Collegio: la decisione disciplinare fa fede fino a querela di falso

L’asserita erronea indicazione, nell’intestazione della decisione disciplinare, del nominativo dei consiglieri componenti il collegio giudicante non costituisce causa di nullità della decisione se, comunque, risulti rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (art. 43, secondo comma, r.d. n. 37 del 1934) e l’indicazione dei consiglieri stessi emerga dal verbale di udienza, che peraltro fa fede delle presenze fino a querela di falso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 142

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 150.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 22 Novembre 2018 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 10 Novembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 33373 del 17 Dicembre 2019 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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