Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile rimane quello della commissione del fatto nel caso di illecito istantaneo, ovvero quello della cessazione della sua permanenza, avuto riguardo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (2 febbraio 2013).
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Scotti), SS.UU., sentenza n. 19972 del 19 luglio 2024
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Garri), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19972 del 19 Luglio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 140 del 11 Luglio 2023
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