Prescrizione disciplinare: la produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo

Ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione deontologica deve essere considerata di carattere istantaneo se la lesione avviene, si consuma e diviene irreparabile già con la commissione del fatto dannoso, mentre è invece di carattere permanente se il pregiudizio al valore protetto cessa col venir meno della condotta. Nel caso in cui la condotta illecita dell’incolpato consista nella produzione in giudizio di una missiva qualificata come riservata personale il momento consumativo dell’illecito deontologico non può che coincidere con l’istante in cui avviene l’allegazione, poiché è in quel momento che il principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti fra colleghi, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, sono irrimediabilmente offesi dal comportamento dall’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 18 del 1 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 01 Febbraio 2021 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 05 Ottobre 2017 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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