Prescrizione disciplinare: il mancato o tardivo compimento di un atto entro il relativo termine perentorio costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo

La tardiva o mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori (ad es., appello, deposito di memoria, invio di messa in mora ai fini di evitare decadenze o prescrizioni, ecc.) ha rilievo deontologico quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Trattasi, in particolare, di illecito omissivo ad effetto istantaneo, con tutto ciò che ne consegue ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale avuto riguardo al momento in cui l’attività stessa non possa più essere utilmente compiuta (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento al mandato per tardiva impugnazione della sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale dal giorno in cui era spirato il termine utile per proporre l’appello).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 363 del 7 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 363 del 07 Ottobre 2024 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 17 Febbraio 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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