Prescrizione disciplinare: il mancato o tardivo compimento di un atto entro il relativo termine perentorio costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo

La mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori (nella specie, un atto di appello) costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo, con tutto ciò che ne consegue ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 13 del 28 febbraio 2023

NOTA:
In senso conforme, sul tema dell’illecito omissivo NON permanente, cfr. tra le altre Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 marzo 2015, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 28 Febbraio 2023 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 77 del 15 Gennaio 2018 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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