Prescrizione disciplinare: fatti punibili solo in sede disciplinare e fatti costituenti anche reato

Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 219 del 30 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 30 Novembre 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 19 Ottobre 2017 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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