Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinar, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale: nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 65 del 31 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 31 Marzo 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 08 Febbraio 2019 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 42090 del 31 Dicembre 2021 (accoglie)
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