Prescrizione disciplinare (ex art. 51 RDL 1578/1933): l’interruzione in sede amministrativa e giurisdizionale

L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni ), sentenza n. 9 del 9 febbraio 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 09 Febbraio 2023 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 25 Febbraio 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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