L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni (ora, sei) decorrenti dai fatti contestati nonostante l’identità dei fatti contestati in sede penale, qualora l’apertura del procedimento disciplinare – pur disposta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza penale – contenga il capo d’incolpazione formulato con riferimento ai fatti e non alla sentenza di condanna.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 17 Luglio 2014 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera del 13 Ottobre 2009 (radiazione)
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