L’attività svolta dall’avvocato in conflitto di interessi (art. 24 cdf) costituisce illecito permanente, sicché la prescrizione della relativa azione disciplinare decorre solo dalla cessazione della permanenza stessa, ossia dalla data di cessazione della condotta per rinuncia o revoca del mandato, ovvero per conclusione dell’incarico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 443 del 02 Dicembre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 24 Novembre 2023 (sospensione)
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