L’attività svolta dall’avvocato in conflitto di interessi (art. 24 cdf) costituisce illecito permanente, sicché la prescrizione della relativa azione disciplinare decorre solo dalla cessazione della permanenza stessa, ossia dalla data di cessazione della condotta per rinuncia o revoca del mandato, ovvero per conclusione dell’incarico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 395 del 28 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 395 del 28 Ottobre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 17 Luglio 2023 (sospensione)
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