Prescrizione dell’azione disciplinare: l’individuazione del “limite alternativo” alla permanenza dell’illecito deontologico

Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 364/2024, CNF n. 324/2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 10 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 25 Ottobre 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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