L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo fino alla messa a disposizione del cliente delle somme spettanti o qualora si verifichi una interversione nel possesso delle stesse. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo. In particolare, la permanenza cessa nel momento cui: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 199 del 28 ottobre 2022
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 28 Ottobre 2022 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 20 Giugno 2018 (avvertimento)
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