Prescrizione dell’azione disciplinare: la violazione del divieto di agire contro l’ex cliente ex art. 68 cdf costituisce illecito deontologico istantaneo

La violazione del divieto di cui all’art. 68 cdf (“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) costituisce illecito deontologico istantaneo che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 111 del 23 maggio 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 222 del 25 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Ollà), sentenza n. 135 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 183.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 23 Maggio 2023 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 05 Giugno 2020 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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