Prescrizione dell’azione disciplinare: la formazione e l’uso di falsi atti giudiziari costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

La formazione e l’uso di un atto falso sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 263 del 24 settembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 263 del 24 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 13 Febbraio 2025 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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