All’istituto della prescrizione dell’azione disciplinare, la cui fonte è legale e non deontologica, si applica il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative e non già lo ius superveniens introdotto dall’art. 56 comma 3 della L. 247/2012.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 26 del 28 aprile 2021
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