Prescrizione dell’azione disciplinare e proscioglimento dell’incolpato nel merito

In tema di procedimento disciplinare, ove sia maturata la prescrizione dell’azione disciplinare, il consiglio giudicante può comunque prosciogliere con formula piena il professionista, invece di far luogo alla dichiarazione della causa estintiva, solo se (come richiesto ai fini dell’applicabilità dell’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.) la prova evidente dell’innocenza dell’incolpato si deduca agevolmente dagli elementi di fatto già acquisiti, senza necessità di compiere ulteriori accertamenti, restando escluso, in caso di applicazione della causa estintiva, l’obbligo di esporre le ragioni della mancata assoluzione nel merito, in quanto la declaratoria di estinzione implica l’insussistenza delle condizioni richieste per l’assoluzione piena (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la sanzione del CDD chiedendone l’annullamento nel merito e, solo in subordine, di pronunciarsi la prescrizione dell’azione disciplinare medio tempore maturata).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 127 del 28 aprile 2025

NOTA:
In senso conforme, Cass. SSUU n. 2762/1993.
In arg. si consideri altresì che, poiché la prescrizione non estingue la violazione deontologica ma l’azione disciplinare (Cass. SSUU n. 27284/2024, Cass. SSUU n. 26999/2024, Cass. SSUU n. 14957/2023, CNF n. 239/2017), l’intervenuta prescrizione relativa ad un illecito deontologico impedisce sì che questo assurga a vero e proprio precedente disciplinare, ma non esclude comunque la valutazione complessiva di quel comportamento ex art. 21 cdf ai fini della quantificazione della sanzione relativa ad un ulteriore e diverso illecito imputabile al medesimo incolpato (CNF n. 191/2020, Cass. n. 29878/2018, CNF n. 74/2017).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 28 Aprile 2025 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 23 del 28 Aprile 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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