In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 364 del 9 ottobre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 364 del 09 Ottobre 2024 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 29 Luglio 2021 (sospensione)
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