In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente, il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 116 del 7 giugno 2023
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 07 Giugno 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 2 del 28 Gennaio 2019 (sospensione)
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