PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DISCIPLINARE – DECORRENZA DEL RELATIVO TERMINE NEL REGIME PREVIGENTE – EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 15 REG. CNF 2/2014

La prescrizione dell’azione disciplinare promossa in relazione a fatti costituenti anche reato – per i quali sia stata esercitata l’azione penale entro il quinquennio dalla loro commissione – comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna ed è interrotto, ex art. 2945 n. 1 c.c., dalla comunicazione di cui all’art. 15 Reg. CNF n. 2/2014.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 26 del 28 aprile 2021

Giurisprudenza CDD

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