Alla diversa natura delle differenti fasi del procedimento disciplinare (natura amministrativa, per la fase davanti ai Consigli Distrettuali di Disciplina, e natura giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alla Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza) consegue la diversa disciplina dell’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare previsto per i fatti sorti nella vigenza del previgente codice deontologico: nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma, cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 27 del 21 luglio 2020
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