La prescrizione del reato pronunciata a conclusione del processo penale non è ostativa alla valutazione in sede disciplinare della condotta dell’avvocato in base alle risultanze processuali, valutate secondo il libero convincimento, ai fini del proscioglimento dell’incolpato.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Tortorano, rel. Tibaldi), decisione n. 5 dell’8 luglio 2019
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.
0 Comment