Praticanti avvocati (senza patrocinio): lavoro subordinato e regime delle incompatibilità professionali

Le incompatibilità di cui all’art. 3 del R.D.L. 1578/1933 (applicabile ratione temporis) fra l’esercizio della professione forense e le attività ed impieghi pubblici e privati ivi previsti, non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell’apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 312

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Lubrano), sentenza del 18 maggio 2004, n. 131, nonché in sede di Legittimità, Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza del 26 novembre 2008 n. 28170.
Con riferimento alla nuova disciplina, cfr. ora il DM n. 70/2016, nonché l’art. 41, co. 4, L. n. 247/2012, secondo cui “il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse“.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 312 del 20 Ottobre 2016 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 18 Marzo 2014
Giurisprudenza CNF

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