Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio

In tema di pratica forense, l’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato. Leventuale norma regolamentare per lo svolgimento della pratica forense approvata dal Consiglio dell’ordine territoriale che modifichi la predetta legge è illegittima e, come tale, deve essere disapplicata. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione di un praticante avvocato cancellato dal relativo registro dal competente Consiglio dell’ordine alla scadenza del sessennio per l’abilitazione al patrocinio).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 215 del 30 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 30 Novembre 2021 (accoglie) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Gennaio 2020 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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