Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio

Alla scadenza del termine dei 6 anni previsto dall’art. 8 RDL 1578/1933, il COA può legittimamente provvedere alla cancellazione dell’iscritto dal relativo registro speciale dei praticanti abilitati, ma non da quello dei praticanti avvocati semplici, giacché tale ultima iscrizione può permanere (se e) fin quando l’iscritto non superi l’esame di abilitazione, potendo egli proseguire lo svolgimento della pratica, sebbene privo dello ius postulandi, senza limiti temporali. Una eventuale norma regolamentare del COA, che prevedesse il suddetto limite temporale quale presupposto della cancellazione tout court sarebbe illegittima e, come tale, dovrebbe essere disapplicata.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 150 del 3 agosto 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 03 Agosto 2020 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 11 Gennaio 2018 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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