Il divieto di cui all’art. 7 Legge 16.12.1999 nr. 479 va interpretato nel senso che il patrocinio, al quale sono abilitati i praticanti avvocati, deve essere limitato non solo alle controversie giudiziarie -ivi comprese le attività prodromiche o comunque da esse direttamente derivanti ovvero ad esse collegate-, ma anche alle attività stragiudiziali che rientrerebbero, per valore o materia, nelle previsioni del richiamato precetto normativo. Consegue che anche l’attività stragiudiziale del praticante avvocato soffre degli stessi limiti, imposti dalla legge, all’attività giudiziale attraverso il collegamento che intercorre tra le pratiche stragiudiziali e quelle giudiziali ad esse collegate e prodromiche.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 74
NOTA:
In arg. cfr. gli artt. 21 cdf, 36 ncdf nonché 2, co. 6, L. n. 247/2012.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 30 Maggio 2014 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 19 Aprile 2010 (censura)
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