Non è responsabile deontologicamente e non può pertanto essere sanzionato disciplinarmente, il praticante avvocato che, indotto in errore dalle indicazioni del proprio dominus, abbia sostituito quest’ultimo all’udienza di un processo che esorbiti i limiti di competenza dettati dalla legge in tema di patrocinio sostitutivo, ove si accerti l’assenza dell’elemento psicologico (Nella specie, il praticante aveva sostituito il proprio dominus in una udienza dinanzi al TAR su delega scritta del dominus stesso. Il CNF, ritenuto accertato il metus reverentialis del praticante nei confronti del proprio “maestro”, ha escluso la presenza dell’elemento psicologico dell’illecito, pur nella sua configurazione quale suitas, ed ha conseguentemente assolto il praticante, anche in adesione al principio del favor rei).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 201 del 28 ottobre 2022
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Testa), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 273.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 28 Ottobre 2022 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Salerno, delibera n. 1 del 17 Ottobre 2016 (richiamo)
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