La possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell’art. 40 della L. 247/2012, nonché dall’art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 13 Giugno 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Napoli Nord, delibera n. 40 del 03 Dicembre 2019 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34207 del 21 Novembre 2022 (respinge)
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