Potere del COA di fissare termini per l’iscrizione ad elenchi regolamentari: limiti di ragionevolezza e proporzionalità

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nell’esercizio del potere di auto-organizzazione di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), L. 247/2012, può prevedere termini per la presentazione delle domande di iscrizione ad elenchi non previsti dalla legge professionale ma istituiti con regolamento interno, purché tali termini siano giustificati da esigenze organizzative e non si traducano in una compressione irragionevole dell’interesse del singolo professionista all’iscrizione ovvero in un vantaggio anticoncorrenziale a beneficio di taluni professionisti soltanto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 338 del 13 novembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 338 del 13 Novembre 2025 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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