Gli atti impugnabili avanti al C.N.F. costituiscono un numerus clausus, sicché non può essere sottoposto alla sua giurisdizione la domanda di annullamento della delibera con cui il C.O.A. abbia formato l’elenco dei professionisti delegati per le vendite giudiziarie da trasmettere al Presidente del Tribunale ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. (Nel caso di specie, in applicazione del riferito principio, il CNF ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rimettendo le parti avanti al TAR competente).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 81
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 27 Maggio 2013 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 25 Gennaio 2012
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