In considerazione della tendenziale tipicità dell’illecito disciplinare, alla violazione dei precetti deontologici generali di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9 cdf), che appunto non sono assistiti da sanzioni disciplinari tassativamente stabilite, può legittimamente conseguire anche l’irrogazione della sospensione disciplinare, peraltro aggravabile nei casi più gravi fino alla radiazione (art. 22, co. 2, lett. d, cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 65 del 31 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 31 Marzo 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 08 Febbraio 2019 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 42090 del 31 Dicembre 2021 (accoglie)
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