Per la pregiudizialità penale (regime previgente) non è necessario il concreto esercizio dell’azione penale

Ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare è sufficiente l’avvenuta contestazione, in sede penale, di un fatto reato sovrapponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare, non essendo altresì necessario il concreto esercizio dell’azione penale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 234

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 22 Dicembre 2014 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment