Ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare è sufficiente l’avvenuta contestazione, in sede penale, di un fatto reato sovrapponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare, non essendo altresì necessario il concreto esercizio dell’azione penale.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 22 Dicembre 2014 (censura)
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