Per la funzione sociale che svolge, all’avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino

L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Gagliano), sentenza n. 269 del 20 giugno 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 33

Risultati della ricerca: 155

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 11 Giugno 2002 (censura)