Ai sensi dell’art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), la notificazione della decisione del Consiglio territoriale è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l’impugnazione tempestiva. Ciò, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 26 del 4 maggio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 04 Maggio 2019 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 14 Gennaio 2013 (avvertimento)
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