Quand’anche stipulato durante la finestra temporale di liceità civilistica del patto di quota lite, l’accordo sul compenso professionale non può derogare al divieto deontologico di cui all’art. 29 co. 4 cdf, con conseguente sindacabilità in sede disciplinare dell’accordo stesso allorché preveda compensi manifestamente sproporzionati in relazione all’attività svolta (Nel caso di specie, la cliente conferiva mandato all’avvocato al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa del decesso del marito in un sinistro stradale, all’uopo sottoscrivendo nell’anno 2009 un accordo con cui riconosceva al professionista un compenso pari al 50% del risultato ottenuto, ovvero la somma di € 329.000. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 286 del 28 giugno 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 1/2023, CNF n. 206/2022, Cass. n. 6002/2021, CNF n. 153/2020, Cass. n. 25012/2014.
In arg. cfr. CNF n. 15/2023, nonché Cass. n. 6002/2021, secondo cui la liceità civilistica del patto di quota lite dipende dal momento in cui esso è stato stipulato dalle parti, ovvero:
1) vietato in modo assoluto dall’art. 2233 co. 3 c.c., nella sua originaria formulazione;
2) successivamente, lecito in base alla modifica dell’art. 2233 c.c. cit. da parte dell’art. 2 D.L. n. 223/2006, conv. nella L. n. 248/2006 (c.d. “Lenzuolate Bersani”), che ne ha stabilito l’obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità;
3) infine, nuovamente e tuttora vietato in base all’art. 13 L. n. 247/2012.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 286 del 28 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera n. 4 del 02 Settembre 2021 (sospensione)
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