In tema di accordi sulla definizione del compenso (art. 25 cdf), il patto di quota lite -quand’anche lecito perché stipulato nel periodo intermedio(1)- non può comunque derogare al divieto deontologico ex art. 29 co. 4 cdf di richiedere compensi manifestamente sproporzionati in relazione all’attività svolta(2).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025
NOTA
1) In arg. cfr. CNF n. 15/2023, Cass. SSUU n. 6002/2021, Cass. n. 2169/2016, secondo cui “La liceità civilistica del c.d. patto di quota lite dipende dal momento in cui esso è stato stipulato dalle parti, stante la sua complessa evoluzione legislativa, ovvero: 1) vietato in modo assoluto dall’art. 2233, terzo comma, cod. civ., nella sua originaria formulazione; 2) successivamente, lecito in base alla modifica dell’art. 2233 cod. civ. da parte dell’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modifiche, nella legge n. 248 del 2006, che ne ha stabilito l’obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità; 3) infine, nuovamente vietato in base all’art. 13, co. 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
2) In senso conforme, CNF n. 286/2024, CNF n. 1/2023, CNF n. 206/2022, Cass. n. 6002/2021, CNF n. 153/2020, Cass. n. 25012/2014.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 22 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera n. 7 del 04 Giugno 2024 (sospensione)
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