Il diritto di elettorato passivo ha valenza e rilevo costituzionale, di tal che la sua attenuazione può ritenersi legittima e ragionevole solo laddove essa trovi esplicita e tassativa previsione in fonte primaria. Conseguentemente, l’ineleggibilità disposta dall’art. 47 co. 6 L. n. 247/2012 (secondo cui “Gli avvocati componenti della commissione (d’esame) non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto”) non è passibile di estensioni interpretative analogiche e quindi vale soltanto per il candidato alle elezioni degli organi istituzionali ivi tassativamente indicati, tra i quali non è contemplato il Comitato Pari Opportunità. Ciò, quand’anche il richiamo all’art. 46 co. 6 L. n. 247/2012 cit. fosse espressamente operato dal regolamento emanato dal COA ai sensi dell’art. 25 co. 4 L. n. 247/2012.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 416 del 13 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 416 del 13 Novembre 2024 (respinge)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 24 Gennaio 2024
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