Partecipazione a trasmissioni televisive: sospensione per l’avvocato che assecondi istanze populiste di stampo colpevolista

Presenziare ad una trasmissione televisiva in qualità di avvocato deve essere occasione per porsi come presidio di equilibrio e misura, senza cioè avallare istanze populiste di stampo colpevolista e quindi esprimendo un giudizio anticipato di responsabilità nei confronti di semplici indagati, violando così i principi fondamentali della professione forense, il cui cardine si sostanzia nell’essere deputata a difendere il diritto ad un processo giusto, celebrato nel pieno rispetto del dettato normativo (Nel caso di specie, durante una trasmissione televisiva l’avvocato aveva dichiarato che non avrebbe mai assunto la difesa dell’indagato a cui era dedicata la puntata, in quanto accusato di un reato contro le donne, ed esprimendo così anche implicito disprezzo per l’avvocato che ne aveva invece assunto la difesa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 156 del 30 settembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 30 Settembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 27 Ottobre 2015 (censura)
Giurisprudenza CNF

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