Il procedimento disciplinare sospeso, ai sensi della previgente disciplina, per pregiudizialità penale deve essere riassunto, a pena di estinzione, entro il termine previsto dall’art. 297 comma 1 cpc, decorrente dalla data della comunicazione al COA del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Ciannella), decisione n. 1 del 11 maggio 2019
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