In tema di procedimento disciplinare, la mancata o tardiva notifica dell’ordinanza di fissazione udienza non vizia il procedimento allorché la parte si presenti all’udienza stessa senza chiedere rinvio o termine a difesa ma anzi discuta la causa giacché causa di la nullità dell’atto (art. 156 cpc) o della relativa notifica (art. 160 cpc) non può essere pronunciata se ha comunque raggiunto il proprio scopo (Nel caso di specie, trattavasi di errore nella trascrizione della PEC del difensore dell’incolpato, che per questo non aveva ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, alla quale comunque partecipava, avendone appreso aliunde l’esistenza, discutendo la causa senza chiedere rinvio né termine a difesa).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 101 dell’11 aprile 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 11 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera n. 14 del 27 Ottobre 2023 (sospensione)
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