L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72). Peraltro, l’illecito deontologico in parola non è neppure scriminato dall’adesione dell’incolpato all’eventuale condono fiscale, salvo espressa previsione normativa in tal senso (Nel caso di specie, il professionista aveva impugnato la sanzione disciplinare contestando la sussistenza dell’illecito deontologico di omessa fatturazione, per il solo fatto di aver aderito al c.d. “condono tombale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 9 settembre 2017, n. 113
NOTA:
Per una previsione normativa espressa in materia disciplinare, cfr. il D.Lgs. Presidenziale n. 10 del 24 giugno 1946 (Condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia), nonché il D.Lgs. n. 95 del 12 febbraio 1948 (Condono di sanzioni disciplinari in occasione della nuova Costituzione dello Stato).
Sull’inapplicabilità di amnistia, indulto e benefici penali in ambito disciplinare, salvo diversa previsione normativa espressa, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, nonché in sede di Legittimità Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell’8 luglio 2016.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 09 Settembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Spoleto, delibera del 10 Ottobre 2011 (sospensione)
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