Il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle emergenze ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. Il CNF, quale giudice di legittimità e di merito, può integrare e completare la motivazione della decisione di primo grado; tuttavia, tale potere integrativo non può essere esercitato qualora dagli atti del fascicolo non sussistano neppure i presupposti per ritenere raggiunta la prova della responsabilità disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 339 del 13 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, tra le altre, CNF n. 392/2024 e n. 341/2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 339 del 13 Novembre 2025 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 25 Ottobre 2021 (sospensione)
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