In tema di tirocinio per l’accesso alla professione forense, secondo la previgente disciplina (R.D.L. n. 1578/1933), il praticante avvocato non perde interesse a rimanere iscritto nel Registro Speciale pure dopo la scadenza del sessennio di patrocinio e l’avvenuto rilascio di compiuta pratica. Invece, per i tirocini iniziati dopo l’entrata in vigore del Regolamento ministeriale adottato con D.M. n. 70/2016 (06.06.2016), l’art. 17, co. 10, lett. b), L. n. 247/2012 ha espressamente previsto che la cancellazione dal registro dei praticanti o dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica, salvo che sia stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo quinquennale, sicché trascorso trascorso tale termine gli effetti della cancellazione si producono automaticamente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 205 del 30 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 30 Dicembre 2019 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 19 Gennaio 2016 (cancellazione amm.va)
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