In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, non riguarda il richiamo verbale di cui all’art. 52, lett. b) L.P.F., che non è sanzione disciplinare, sicché resta in tal caso operante il criterio generale dell’irretroattività della norma più favorevole (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto di commutare in richiamo verbale la sanzione disciplinare dell’avvertimento comminatagli dal COA di appartenenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 30 Dicembre 2019 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 26 Settembre 2012 (avvertimento)
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