Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l’acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 65 del 31 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 31 Marzo 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 08 Febbraio 2019 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 42090 del 31 Dicembre 2021 (accoglie)
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