L’annullamento, da parte del CNF, della sanzione disciplinare per errores in procedendo non comporta ex se l’assoluzione dell’incolpato, bensì la rimessione degli atti al Consiglio territoriale affinché, emendati i vizi della decisione, celebri nel merito il procedimento disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato -rimasto assente nel corso del procedimento disciplinare a suo carico- era stato sanzionato nonostante la notificazione del decreto di citazione non fosse stata eseguita regolarmente per mancanza dell’avviso di cui all’art. 139 cpc. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione, rimettendo gli atti al Consiglio territoriale a quo).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 27 Settembre 2018 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Ottobre 2013 (sospensione)
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