Nullità del procedimento per omessa convocazione dell’incolpato: gli atti tornano al CDD a tutela del diritto di difesa dell’incolpato

Nel caso di nullità del procedimento disciplinare per omessa convocazione dell’incolpato, gli atti vanno rimessi al CDD per la rinnovazione del giudizio, non potendo il CNF giudicare, in sede di gravame, sulla responsabilità dell’incolpato a cui non sia stato assicurato il pieno esercizio del diritto di difesa in sede territoriale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 343 del 27 settembre 2024

NOTA:
Sulla rimessione agli atti al CDD “giacché, qualora il CNF decidesse direttamente nel merito, sarebbe evidentemente pregiudicato il diritto dell’incolpato di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare”, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza n. 47 del 13 luglio 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 248 del 28 dicembre 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 343 del 27 Settembre 2024 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 19 Gennaio 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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